Descrizione
La numerazione civica è costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi alle aree di circolazione, sia direttamente (quando l’accesso si apre sull’area di circolazione) che indirettamente (quando si apre su corti, cortili e scale interne).
L’obbligo di numerazione si estende a tutti gli accessi, anche secondari, che immettono in abitazioni, uffici ed esercizi, compresi i passi carrai e le aree recintate provviste di accesso all'area di circolazione (Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223, art. 42).
Inoltre, in base al Punto 3 del'Allegato 3 della nota ISTAT 15/01/2014, n. 912/2014/P, l'obbligo di numerazione è previsto anche per tutti gli accessi precedentemente esenti (fabbricati rurali abitati soltanto per brevi periodi dell’anno, chiese, accessi dei monumenti pubblici che non immettono anche in uffici o abitazioni, fienili, legnaie, stalle e simili).
A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve presentare domanda per l'assegnazione del numero civico, sia che si tratti di fabbricato ad uso di abitazione civile, sia di che si tratti di fabbricato destinato ad altro uso.
La domanda di assegnazione deve essere presentata anche per gli edifici esistenti che abbiano subito modifiche agli accessi sulle aree di circolazione (Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223, art. 43).
Il numero civico deve essere indicato su targhetta di materiale resistente ed esposto in maniera visibile.
In Comune di Pomezia …
Si ricorda
Che i numeri civici esterni dovranno essere apposti entro e non oltre 30 giorni dalla consegna della presente altresì i civici esterni dovranno essere posizionati in alto a destra dell’accesso lungo l’area di circolazione pubblica in modo visibile, ed avere le seguenti caratteristiche:
- materiale: Resistente di tipo lapideo omogeneo, quale ad esempio travertino, ed il numero inciso in nero.
- grandezza: minimo 15 x 15 (quindici) centimetri;
L'articolo 42 e succ. del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 sanciscono l'obbligo per i proprietari di fabbricati di apporre il numero civico alle proprie proprietà.
I proprietari hanno l'obbligo di affiggere i numeri civici loro assegnati, nonché provvedere al loro ripristino nel caso che venissero distrutti, danneggiati o rimossi.
Nel caso in cui l'agente di polizia municipale preposto ai controlli accerti la mancata affissione o delle irregolarità, il proprietario dell'immobile, oltre all'obbligo di ripristino della numerazione, si vedrà contestata anche la relativa sanzione amministrativa.
